Vademecum tirocini e praticantati
I tirocini curriculari per studenti universitari e laureati potranno svolgersi presso strutture e aziende di soci del Rotary International nei limiti di 1 stagista per aziende o studi professionali con un massimo di 5 dipendenti, di 2 stagisti per strutture con un numero di dipendenti tra 6 e 19, e un numero di stagisti non superiore al 10 per cento dei dipendenti stessi presso aziende con più di 20 dipendenti.
La legge madre di riferimento è la numero 196 del 24 giugno 1997 “Norme in materia di promozione dell’occupazione”, il cui art.18 sancisce che il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rap-porto di lavoro. Questa legge ha trovato la sua attuazione grazie al Decreto Ministeriale 25 marzo 1998 “regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n.196 sui tirocini formativi e di orientamento”, il quale chiarisce le modalità di attivazione (art.2) e le modalità esecutive del tutorato attraverso un tutor designato dal soggetto promotore (nel nostro caso le Università) che segue e verifica l’attività del tirocinante (art.4).
In esso inoltre viene stabilito che:
1. i soggetti promotori (gli Atenei) sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL nonché presso idonee compagnie assicurative per la responsabilità civile verso terzi e per le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda (per estensione anche agli studi professionali) rientranti nel progetto formativo e di orientamento (art.3): quindi i soci dei Club non de-vono assumersi l’onere di assicurare i tirocinanti accreditati presso di loro perché ci pensa l’Ateneo promotore;
2. le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e di orientamento possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curri-culum dello studente ai fini dell’erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro (art.6);
3. i tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima non superiore a dodici mesi anche nei diciotto mesi al termine degli studi, salvo particolari proroghe (art.7);
4. vi è la possibilità di estendere a cittadini comunitari ed extracomunitari i tirocini formativi e di orien-tamento de quibus (art.8):
5. sono ammesse delle procedure di rimborso totale o parziale per le imprese e per gli studi professionali per le attuazioni del progetto (art.9) da valutare se possibile caso per caso.
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